Borse di partecipazione

Premio Aitla

Congressi

Iscrizioni

ART. 1
Costituzione e Sede.
E’ costituita l’Associazione denominata ” ASSOCIAZIONE ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA” – nel prosieguo chiamata AItLA” – con sede di Bologna.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

ART. 2
Carattere e Scopo.
L’AItLA ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. In particolare l’Associazione si propone di:
a) promuovere e incoraggiare in Italia gli studi di linguistica applicata;
b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica nei settori della linguistica applicata;
c) assicurare la partecipazione italiana a congressi, convegni, e altre iniziative particolari a livello internazionale nel campo della linguistica applicata;
d) facilitare contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi di altri Paesi;
e) sostenere e promuovere la didattica di tutti i settori riconducibili alla linguistica applicata;
f) organizzare convegni, corsi e seminari in tutti i settori della linguistica applicata;
g) promuovere e incrementare, anche con iniziative proprie, l’attività editoriale nel campo della linguistica applicata, in particolare con la pubblicazione di monografie e collettanee;
h) attivare e istituzionalizzare i rapporti con altre associazioni e società di studi linguistici in Italia e in altri Paesi;
AItLA potrà partecipare quale Socio alla “Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA)” e alle associazioni nazionali di altri Paesi affiliate all’AILA aventi scopi analoghi nonché partecipare a enti, associazioni e circoli con scopi di ricerca, di studio e di didattica affini.

ART. 3
Durata.
L’AItLA ha durata illimitata.

ART. 4
Soci.
Possono essere Soci AItLA persone fisiche in numero illimitato. Potranno inoltre essere Soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali di studio e di ricerca affini a quelli di AItLA stessa.
In AItLA si distinguono Soci Onorari e Soci Effettivi.
a) Soci Onorari: Tale qualifica viene conferita a personalità di particolare rilievo nella professione e nella ricerca. I nominativi dei potenziali Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo, che potrà all’uopo indicare sia persone fisiche che associazioni ed enti, italiani e stranieri;
b) Soci Effettivi: Tale qualifica viene conferita a ogni persona e ente che dimostri interesse per la ricerca in linguistica applicata e presenti domanda scritta di ammissione utilizzando l’apposito modulo. L'associazione ad AItLA diventa effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della prima quota annua. L’appartenenza ad AItLA ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 5
Obblighi e diritti dei Soci. Quota Associativa.
a) I Soci onorari non hanno alcun obbligo pecuniario nei confronti di AItLA.
b) I Soggetti che per la prima volta richiedano l’iscrizione a AItLA devono pagare una quota di immatricolazione e la quota associativa annua. La quota di immatricolazione e la quota associativa annua devono essere pagate in unica soluzione all’atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio Effettivo. La quota associativa annua è dovuta per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione da parte dei nuovi Soci.
c) I Soci Effettivi devono pagare una quota associativa annua. La quota associativa annua deve essere pagata in unica soluzione.
d) I Soci Effettivi che non versino la quota di associazione annua vengono dichiarati morosi. Dopo due anni i morosi sono dichiarati dimissionari. I dimissionari che vogliano tornare a godere dei diritti dei Soci Effettivi, devono pagare una quota di reimmatricolazione e la quota associativa annua.
e) La quota associativa annua va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non è possibile iscriversi ad anni sociali precedenti a quello in corso.
f) L'ammontare della quota associativa annua è fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
g) L'ammontare della quota di immatricolazione e della quota di reimmatricolazione è pari alla metà della quota associativa annua.
h) La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
   - per i Soci Onorari e i Soci Effettivi per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
   - per i Soci Effettivi la condizione di morosità per due anni consecutivi. Il mancato versamento della quota di associazione per due anni consecutivi fa considerare il moroso un dimissionario. Il moroso potrà essere riammesso solo dietro presentazione di una nuova domanda di associazione e il pagamento di una quota di reimmatricolazione e della quota di associazione annua per quell'anno;
   - per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno sociale;
   - con delibera di esclusione del Comitato di Garanzia per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportano indegnità.
i) Il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista dei Soci entro il dodicesimo mese di ciascun anno sociale.

ART. 6
Organi dell’Associazione.
Gli organi dell’AItLA sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti  e il Comitato di Garanzia.

ART. 7
Assemblea.
L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano di AItLA ed è costituita da tutti i Soci iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno di riferimento. I Soci Effettivi hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie. I Soci Effettivi con almeno un anno di anzianità di iscrizione e in regola con il pagamento della quota associativa annua per l'anno in corso hanno diritto di voto.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo di almeno la metà dei Soci Effettivi.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante invito a tutti i Soci a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sede ordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia e, in mancanza di questi, da persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni, prese a maggioranza semplice, sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 8
Compiti dell’Assemblea.
All’Assemblea Generale, Organo Supremo di AItLA, spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
– discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
– fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di immatricolazione e di associazione;
– deliberare sulle direttive d’ordine generale di AItLA sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di garanzia;
b) in sede straordinaria:
– deliberare sullo scioglimento di AItLA;
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
– deliberare sul trasferimento della Sede di AItLA;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia.

ART. 9
Consiglio Direttivo. Presidente. Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, che è l’espressione dell’Assemblea, è l’organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l’AItLA si propone. Il Consiglio Direttivo gestisce l’amministrazione ordinaria e straordinaria di AItLA. È composto da 5 (cinque) membri scelti sempre tra i Soci Effettivi. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente AItLA di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l’uso della firma sociale. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un solo mandato successivo alla prima elezione. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica di AItLA in ossequio a delibere e direttive che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l’anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ART. 10
Collegio dei Revisori dei Conti.
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa di AItLA. Essi dovranno verificare la correttezza e la completezza dei documenti e dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono 3 (tre). I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee ad AItLA, avuto riguardo della loro competenza. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono proposti dal Comitato di Garanzia e nominati dall’Assemblea.

ART. 11
Comitato di Garanzia.
I membri del Comitato di Garanzia sono 3 (tre). I membri del Comitato di Garanzia sono proposti dal Comitato Direttivo l’anno successivo all’insediamento del Comitato Direttivo stesso, o ogni qualvolta si presenti la necessità di sostituirne un membro. La nomina dei membri del Comitato di Garanzia è di competenza dell’Assemblea. I membri del Comitato di Garanzia durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente. Il presidente avrà il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento di AItLA in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.
Allo scadere dei rispettivi mandati, il Comitato di Garanzia propone all’Assemblea i nominativi per i nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra AItLA e i Soci ed emette in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qual volta il Presidente lo convochi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri.
Al Comitato di Garanzia viene inviato il verbale di ciascuna riunione del Comitato Direttivo.

ART. 12
Finanze e Patrimonio.
a) Le entrate di AItLA sono costituite:
– dalle quote associative annue da stabilirsi annualmente all’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
– dalle quote di immatricolazione e reimmatricolazione;
– dalle quote di eventuali sostenitori;
– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da versamenti volontari degli associati;
– da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
– da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
– da rendite del proprio patrimonio.
b) Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte di AItLA perde ogni diritto al patrimonio sociale.
c) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
d) L’amministrazione e la tenuta della contabilità di AItLA sono affidate al Tesoriere-Cassiere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato di Garanzia.
e) In caso di scioglimento di AItLA l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza, dell’Assemblea o dei liquidatori.

ART. 13
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte e approvate a maggioranza semplice dell’Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di garanzia.

Roma, 23 febbraio 2018

 

Scarica QUI lo statuto del 1999